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"Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n.191"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 6 giugno 1998, n.
191, il quale prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge n. 191 del 1988, sono disciplinate le modalità organizzative per
l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la
verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali
abrogazioni di norme incompatibili;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 17 novembre 1998, con il quale
sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere
normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio
1997 n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191;
Sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi, nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25
febbraio 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalità
1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile
delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme
di lavoro a distanza, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge
16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità organizzative disciplinate nel
presente decreto.
2. Le
singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure
organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
3.
Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dall'art. 4, comma 4 della legge n. 191 del
1998.
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto s’intende:
a) per
"lavoro a distanza" l’attività di telelavoro svolta in conformità
alle disposizioni del presente decreto;
b) per
"telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo,
collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia
tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con
l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per
"sede di lavoro" quella dell’ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
Art. 3
Progetti di telelavoro
1.
Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli
uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il
ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui
sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate
ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di
ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di
cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i
criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove
necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.
3.
Nell’ambito del progetto di cui al comma precedente, le amministrazioni
definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti
amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare
l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del servizio,
considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e
finanziarie.
4. Il
progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le
risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al
fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di
adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il
progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio
nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate
più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell’ufficio
dirigenziale generale od equiparato.
6. Il
progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo
parte della propria attività in telelavoro.
7. Le
amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano
forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali,
infrastrutture e risorse.
8. Le
forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate
e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformità, garanzia e trasparenza.
9.
Restano ferme le competenze affidate all’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni.
Art. 4
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella
sede originaria
1.
L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri
previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l’altro, consentano di
valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.
2. La
prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a
condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione
abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di
prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
3. Il
dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto
all’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro
originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal
progetto di cui all’articolo 3.
Art. 5
Postazione di telelavoro
1. La
postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature
e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di
telelavoro.
2. La
postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano
altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente
ed i relativi costi.
3. I
collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di
telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’amministrazione
interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di
manutenzione.
4.
Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l’amministrazione garantisce
adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di
telelavoro ed il proprio sistema informativo.
5. La
postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività
inerenti al rapporto di lavoro.
6.
Nell’ambito del progetto di cui all’articolo 3, le amministrazioni definiscono
le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo
nel quale il dipendente opera.
Art. 6
Regole tecniche
1.
L’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali
regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l’identificazione, alle
esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela
della sicurezza dei dati.
Articolo 7
Verifica dell’adempimento della prestazione
1. Il
progetto di cui all’articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per
l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da
svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2. La
verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla
stregua dei predetti parametri.
Articolo 8
Trattamento economico e normativo
1. La
contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro,
adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e
normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento
equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in
particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La
contrattazione collettiva definisce le modalità per l’accesso al domicilio del
dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di
salute, sicurezza e manutenzione.
Art. 9
Norma finale
1. Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative,
regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione,
l’introduzione, l’organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come
regolate dal presente decreto.
Il presente
regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D’ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA,
Ministro per la funzione pubblica
BASSOLINO,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto,
il guardasigilli: DILIBERTO
Registrato
alla Corte dei Conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n.110, foglio n.12